Regolamento

Regolamento del Congresso Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Premessa

Modifiche al Regolamento Vigente

Ai sensi dell’art. 14 del previgente regolamento dei Congressi Nazionali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati si procede a modificare i contenuti del regolamento sullo svolgimento dei congressi nazionali dei periti industriali per adeguarlo alle mutate esigenze. Il Congresso ed i suoi incontri preparatori potranno essere organizzati sia in modalità presenziale che in modalità videoconferenza, oppure in modalità mista con delegati in presenza e delegati in remoto collegati in videoconferenza. Anche le assemblee dei presidenti dedicate al Congresso e gli incontri preparatori potranno svolgersi con le medesime modalità.

 

 Art. 1

Premessa

La premessa forma parte integrante ed essenziale del presente regolamento.

 

 Art. 2

Congresso Nazionale della Categoria

Il Congresso Nazionale viene indetto dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, di seguito CNPI. Nel ruolo di organo apicale di governo della categoria ed al fine di perseguire le finalità del Congresso, per gli aspetti previdenziali e di welfare, il CNPI coinvolge l’Ente di previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI) per un contributo ai temi in discussione. Parimenti il CNPI, in relazione all’opportunità, può invitare al dibattito altre rappresentanze nazionali di organismi di categoria.

 

 Art. 3

Finalità del Congresso

Il Congresso ha le seguenti finalità:
  • l’analisi della situazione del Paese e le proposte della Rete delle Professioni Tecniche e di Professioni Italiane quale contributo per il miglioramento dell’efficienza della “macchina” Paese, ed in particolare l’analisi della funzione nella società e del ruolo nell’economia della professione di Perito Industriale;
  • la trattazione di argomenti attinenti la tutela e la valorizzazione del titolo e della professione di perito industriale nel quadro dell’economia nazionale;
  • lo studio e l’analisi di problemi di carattere scientifico e tecnico-giuridico di interesse generale delle professioni intellettuali;
  • la politica generale della Categoria;
  • la previdenza e il welfare dei periti industriali
  • ogni altro argomento, anche emerso dalle mozioni e dagli incontri precongressuali, ritenuto utile dal CNPI.

Art. 4

Organizzazione del Congresso

L’organizzazione del Congresso è affidata al CNPI, il quale può assegnarla a strutture esterne specializzate e alla fondazione Opificium; queste saranno tenute a seguire scrupolosamente le delibere del CNPI. In ogni caso le scelte restano affidate alla responsabilità politica del Consiglio nazionale dei periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Art. 5

Fasi precongressuali

Per garantire la massima diffusione delle tematiche congressuali e favorire la maggiore partecipazione possibile è fondamentale preparare il congresso organizzando una o più assemblee dei presidenti e dei delegati, possibilmente a livello regionale o sovraregionale. Questi incontri, organizzati in localizzazioni il più possibile baricentriche, vedranno la partecipazione di Consiglieri del CNPI e dell’EPPI. Detti incontri potranno anche essere l’occasione per individuare ulteriori proposte specifiche da affidare all’esame del dibattito congressuale; le loro risultanze dovranno essere riportate su verbali da pubblicare e/o lasciare agli atti del Congresso.

Art. 6

Comitato organizzatore del Congresso

Il Comitato Organizzatore del Congresso è composto dal Presidente del CNPI, dal Presidente di Opificium, da altri due Consiglieri indicati dal CNPI, nonché dal Presidente dell’EPPI e da altri due consiglieri indicati dall’EPPI. Il Comitato organizzatore predispone un programma complessivo dell’organizzazione, incluso il piano finanziario e compresa l’eventuale individuazione di una società cui affidare l’attività operativa dell’organizzazione. Il Comitato organizzatore non ha alcuna attribuzione sulle scelte politiche sui temi da trattare nell’assise congressuale. Il lavoro del Comitato organizzatore sarà trasmesso al CNPI e all’EPPI per le decisioni di propria competenza, il tutto nell’ambito di una tempistica funzionale all’organizzazione. Il Comitato organizzatore si avvarrà della collaborazione della rappresentanza territoriale delle sedi prescelte per il congresso e per le fasi precongressuali.

Art. 7

Compiti del CNPI e dell’EPPI

Il CNPI e l’EPPI, limitatamente alle materie di propria pertinenza,: – fissano le date e le sedi congressuali nei tempi necessari per le conseguenti esigenze organizzative; –  scelgono il tema congressuale, gli argomenti da portare in discussione e nomina i relatori; –  fissano le modalità di svolgimento del congresso; –  predispongono il bilancio di previsione del Congresso con le fonti di finanziamento destinate alla copertura delle relative spese anche tramite l’organizzazione eventualmente delegata alla sua organizzazione; –  si occupano della richiesta dei patronati, dei patrocini, valuterà ed individuerà gli eventuali “sponsor” del Congresso; –  approvano il programma particolareggiato concentrando al massimo le giornate di lavoro; –  nominano l’eventuale Comitato d’Onore; –  fissa l’eventuale quota di iscrizione da richiedere alle varie categorie di partecipanti; –  provvedono ad ogni altra incombenza che non sia demandata al comitato organizzatore, all’organizzazione e alla fondazione Opificium eventualmente delegate.

Art. 8

Partecipanti al Congresso

Al Congresso partecipano di diritto:
  • i presidenti degli Ordini territoriali della categoria;
  • i consiglieri nazionali;
  • i componenti del CIG e del CDA dell’Eppi;
  • i delegati indicati nell’ambito degli Ordini territoriali della categoria;
  • i componenti del CDA della Fondazione Opificium;
Al Congresso possono partecipare:
  • i periti industriali e periti industriali laureati iscritti all’albo;
  • i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e associative di categoria;
  • i relatori, gli ospiti, le autorità;
  • i rappresentanti delle altre professioni intellettuali italiane e straniere;
  • i rappresentanti della politica, del Parlamento, del Governo, del Parlamento Europeo;
  • i rappresentanti del modo dell’imprenditoria;
  • i rappresentanti del mondo sindacale;
  • i rappresentanti della società civile;
  • i rappresentanti del mondo dell’istruzione.

 

Art. 9

Delegati al Congresso

Ogni Ordine territoriale indicherà i propri delegati che parteciperanno al Congresso con diritto di voto. Il numero dei delegati che ogni Ordine indicherà è pari al numero dei voti elettorali, per il Consiglio Nazionale, che sarebbero attribuibili ad ogni Ordine in ragione del numero degli iscritti in regola con i pagamenti nei confronti dell’Ordine comunicati nell’anno in corso per il pagamento delle relative quote individuali. I presidenti degli Ordini territoriali, sono delegati d’ufficio e si aggiungono a quelli indicati dagli Ordini. I delegati indicati agli ordini dovranno avere le seguenti caratteristiche che possono essere autocertificate:
  • essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione al proprio ordine;
  • non avere provvedimenti disciplinari in corso;
  • essere in regola con i versamenti per la propria posizione previdenziale;
  • almeno il 60%, con arrotondamento all’unità inferiore, dei delegati più il presidente, delegato d’ufficio dovranno svolgere l’attività libero professionale, certificata dalla loro iscrizione all’Ente di Previdenza;
  • almeno il 20%, con arrotondamento all’unità inferiore, dovrà essere di età inferiore a 40 anni.
Soltanto i delegati avranno diritto di voto nella assise congressuale. Ogni Ordine territoriale dovrà provvedere all’indicazione dei propri delegati fino a due mesi prima della celebrazione del Congresso. L’indicazione dei delegati dovrà avvenire consentendo a tutti gli iscritti di partecipare alla selezione degli iscritti all’Ordine. I dati dei delegati dovranno essere trasmessi dagli Ordini compresi gli allegati, anche in via informatica, con la massima sollecitudine al CNPI, completi di dati anagrafici, specializzazione, data e numero di iscrizione all’albo, numero di matricola di iscrizione ad Eppi, indirizzo di residenza e di posta elettronica, anche certificata. In ogni caso al CNPI questi dati dovranno pervenire almeno due mesi prima della celebrazione del Congresso.

Art. 10

Articolazione del Congresso

L’organizzazione del congresso avverrà secondo le modalità fissate dal CNPI e dall’EPPI; i singoli appuntamenti, ove ritenuto necessario, potranno essere divisi in due parti: la prima di carattere pubblico, sarà destinata alla trattazione di temi di carattere generale riguardanti il Paese, la sua economia ed il ruolo delle professioni intellettuali. A questa prima fase potranno partecipare gli ospiti esterni, parlamentari, rappresentanti del Governo, delle altre Professioni, della Società Civile, dei Sindacati, dell’Imprenditoria, del mondo dell’istruzione ed altri. La seconda parte, sarà riservata esclusivamente ai rappresentanti istituzionali della categoria e ai delegati e tratterà i temi specifici della Categoria. –  Il confronto potrà avvenire in sede plenaria ovvero in più sessioni che si occuperanno di argomenti specifici la cui sintesi dovrà passare in sede plenaria. Il dibattito congressuale si potrà estendere in ulteriori appuntamenti, per la completa definizione dei temi, fino a un anno dal mese di inizio. Gli argomenti che saranno oggetto dell’esame congressuale nella seconda fase sono: –  la situazione a normativa vigente; –  la previdenza e il welfare dei periti industriali; –  le riforme dell’istruzione secondaria, superiore ed universitaria; –  la riforma delle professioni e sua attuazione; –  il nuovo ordinamento professionale; –  il nostro sistema professionale. Il programma provvisorio e definitivo saranno predisposti dal Comitato organizzatore e approvati dal CNPI e dall’EPPI.

Art. 11

Votazioni

In caso di votazioni, nelle sedi congressuali verrà organizzato un seggio elettorale, le votazioni saranno palesi (salvo si tratti di votazioni che riguardino le persone, in quel caso saranno segrete). Ogni delegato avrà diritto a un voto non delegabile. Il seggio sarà composto dal presidente del CNPI e dai componenti l’ufficio di presidenza del Congresso. Le decisioni del Congresso saranno prese a maggioranza dei voti esprimibili dai delegati accreditati entro il termine fissato dall’ufficio di presidenza.

 

Art. 12

Presidenza ed Ufficio di Presidenza del congresso

Il presidente del CNPI è presidente del Congresso. L’Ufficio di presidenza è composto dal presidente del CNPI, da due consiglieri nazionali nominati dal CNPI, da due rappresentanti degli organi istituzionale nominati dall’EPPI e dai due delegati accreditati più giovani in veste di osservatori. L’Ufficio di presidenza fissa i tempi e le modalità degli interventi, stabilisce quando sia necessario procedere ad operazioni di voto di cui ha la direzione e la responsabilità, inoltre ha il compito di accettare le mozioni che verranno presentate, verificandone i contenuti per:
  • la corretta stesura e presentazione in conformità al presente regolamento;
  • la coerenza con i temi congressuali;
  • l’accettabilità e proponibilità al Congresso;
  • la possibilità di accorpamento di mozioni che abbiano contenuti similari.

Art. 13

Mozioni conclusive

Ogni delegato può sottoscrivere una sola mozione. Le mozioni devono essere esclusivamente pertinenti ai documenti oggetto di votazione nel Congresso; per essere accettate e poste in votazione devono essere redatte in conformità alle norme del regolamento, stilate in forma chiara e comprensibile e controfirmate in originale da almeno un decimo dei delegati accreditati. Esse devono essere presentate all’ufficio di Presidenza del Congresso, cui spetta il compito di fissarne i termini di consegna, in particolare per tempi e modalità.

Art. 14

Attività promozionali

Il Comitato organizzatore, d’intesa con il CNPI e l’EPPI, curerà la diffusione delle iniziative congressuali, comprese le risultanze finali, e la pubblicazione degli atti.

Art. 15

Modifiche al Regolamento

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati può modificare o sopprimere il presente Regolamento con proprio atto deliberativo.